AGRIGENTO (ITALPRESS) – Prosciolto l’ex presidente della Provincia di Agrigento, Eugenio D’Orsi, e altri politici e dirigenti, ai quali era stato contestato un danno erariale di oltre 400 mila euro. La Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana, nel 2022, aveva contestato al professore D’Orsi, in solido con altre persone, all’epoca dei fatti ai vertici dell’Amministrazione provinciale, un presunto danno erariale quantificato in misura pari a circa 400 mila euro e correlato al pagamento delle indennità di risultato in favore dei dirigenti dell’ex Provincia di Agrigento relativamente ai “Cicli valutativi” 2012 – 2013 – 2014 -2015 – 2016 – 2017.
La pubblica accusa ha asserito che, in violazione dei principi dettati in materia dalla legge Brunetta, “… non vi era alcun ciclo della performance e la retribuzione di risultato era in realtà una componente fissa del trattamento economico…”.
A sostegno di tali tesi accusatorie, la Procura ha asserito che gli obiettivi venivano definiti e assegnati ai dirigenti alla fine dell’anno stesso di valutazione e che, peraltro, gli obbiettivi in questione riproducevano il mansionario. Eugenio D’Orsi, Piero Marchetta, Salvatore Tannorella, Benito Infurnari e Giuseppe Marino, interessati a vario titolo dalla vicenda per il ruolo ricoperto all’epoca dei fatti, hanno dunque conferito mandato difensivo agli avvocati Girolamo Rubino e Rosario De Marco Capizzi.
I difensori hanno preliminarmente eccepito l’inammissibilità della citazione dell’Attore Pubblico per violazione delle condizioni prescritte dall’articolo 70 del Codice di Giustizia Contabile ai fini della riapertura del fascicolo istruttorio precedentemente archiviato.
La norma processuale in questione, secondo quanto rilevato dagli avvocati difensori, prevede specificatamente, con riguardo a fatti oggetto di una istruttoria precedentemente archiviata, che la Procura debba adottare un provvedimento motivato evidenziando elementi nuovi sopravvenuti che giustifichino una nuova azione.
Gli stessi difensori hanno rilevato la prescrizione delle voci di danno erariale relative alle annualità 2012, 2013, 2014, 2015. In ogni caso, i legali hanno rilevato che, a differenza di quanto sostenuto dalla Procura Regionale, il ciclo della performance era tutt’altro che fittizio tanto è vero che gli obbiettivi venivano assegnati all’inizio di ogni anno e risultavano caratterizzati dal grado di specificità richiesto dalla legge Brunetta.
Nell’udienza del 12 luglio 2023, la Corte dei Conti per la Regione Siciliana ha dichiarato la propria incompetenza territoriale in ragione della presenza tra le parti evocate in giudizio di un Giudice contabile assegnato alla Sezione di Controllo per la Regione Sicilia indicando, altresì, il Giudice competente innanzi al quale riassumere il giudizio, ovverosia la Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria.
Riassunta la causa, la Corte dei Conti per la Regione Calabria, in totale accoglimento delle tesi difensive degli avvocati difensori, ha dichiarato la nullità della citazione a giudizio per le annualità 2012-2013-2014 rilevando la violazione dell’articolo 70 del codice di giustizia contabile, la prescrizione del presunto danno riguardante l’annualità 2016 e, nel merito, ha rilevato l’assenza di qualsivoglia irregolarità in relazione ai cicli della performance che hanno investito le annualità 2016 – 2017. La Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Regione Calabria, inoltre, ha liquidato le spese dovute alle parti prosciolte in misura pari a 6.300 euro.
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