Le normative di riferimento, di cui di seguito si trova una breve sintesi, sono numerose: la CLP – GHS, la Reach, la direttiva Seveso e per quanto riguarda la movimentazione, la ADR, la CAO-IATA, la IMDG.
Questo ampio quadro normativo impone alle aziende utilizzatrici e produttrici di sostanze chimiche la gestione di una corposa e precisa documentazione in accompagnamento alle sostanze, che rende necessaria l’implementazione nel sistema gestionale di funzionalità adeguate, capaci di snellire il lavoro e rispondere alle normative stesse.
Le informazioni a corredo delle materie prime utilizzate e dei prodotti che ne derivano, non solo ne identificano la natura chimico-fisica e la classificazione ai fini dello stoccaggio e del trasporto, ma contengono anche i dati necessari per la certificazione di qualità a supporto dei processi di controllo e collaudo ai fini dell’utilizzo e della vendita.
Essa è il primo livello di classificazione di sostanze con caratteristiche omogenee e consente la codifica sintetica e organizzata delle caratteristiche degli articoli ascrivibili ad essa, ne facilita la descrizione, catalogazione e la ricerca, evitando la proliferazione di informazioni. Le informazioni saranno disponibili in tutta la documentazione di supporto alle fasi della supply chain (corredata dalle etichette necessarie), dal ricevimento della materia prima, alla sua trasformazione nella produzione, fino all’imballaggio, stoccaggio e trasporto in uscita.
La radice consente quindi all’azienda flessibilità nella creazione di nuovi articoli che ad essa vengono ricondotti, e che da essa ereditano la documentazione e classificazione senza che queste debbano essere duplicate, permettendo all’azienda di concentrarsi più liberamente nella definizione di altre specifiche inerenti ad esempio aspetti logistici, di confezionamento, di fornitura, secondo le sue abitudini e tipicità.
Oltre alle novità della nuova versione 2017 di Microsoft Dynamics Nav, verranno mostrate le caratteristiche del gestionale realizzato da DISC, membro di Dygroup, che permettono di indirizzare alcuni temi molto specifici dell’industria chimica e di produzione delle materie plastiche quali l’aderenza alle normative, la gestione progetti, la tracciabilità del lotto e la quarantena, l’interfacciamento di sistemi di certificazione prodotti, la gestione di formule e ricette, l’integrazione di estrusori per la plastica e miscelatori per la chimica, la gestione del processo qualità, la campionatura, logiche di costificazione e marginalità.
Verrà poi introdotta una serie di altri moduli opzionali di cui l’ERP è corredato, da fra cui: gestione agenti, gestione costi di trasporto, advanced security – un workflow per la gestione sicura degli stati delle anagrafiche e degli ordini, doc solutions – per l’abbinamento di documentazione alle entità del gestionale, il modulo EMA per la contabilità industriale.
Ecco una breve sintesi degli aspetti che ognuna di esse si prefigge di regolamentare.
La CLP riguarda la classificazione, etichettatura e imballaggio (Classification, Labelling and Packaging) delle sostanze e delle miscele. L’obiettivo del regolamento è facilitare la libera circolazione, all’interno dell’Unione Europea, delle sostanze, delle miscele e degli articoli, nonché garantire un elevato livello di protezione della salute dell’uomo e dell’ambiente.
Essa adegua la precedente normativa UE al GHS (Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals), che è il sistema mondiale armonizzato di classificazione delle sostanze chimiche adottato da molti paesi in tutto il mondo, ora utilizzato anche come base per le norme internazionali e nazionali in materia di trasporto di merci pericolose.
il regolamento concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (Registration, Evaluation, Authorization, Restriction of Chemicals), che ha lo scopo di migliorare la conoscenza dei pericoli e dei rischi derivanti da sostanze chimiche già esistenti (introdotte sul mercato prima del settembre 1981) e nuove (dopo il settembre 1981) e, al contempo, mantenere e rafforzare la competitività e le capacità innovative dell’industria chimica europea.
Esso sancisce l’obbligo di fornire a tutta la catena di produzione informazioni sui rischi posti dalle sostanze e su come dette sostanze devono essere trattate. Il regolamento REACH dispone inoltre che le aziende o i soggetti che utilizzano una sostanza chimica, da sola o miscelata, nell’esercizio delle loro attività industriali o professionali, trasmettano le informazioni ai produttori delle sostanze chimiche o all’Agenzia europea per le sostanze chimiche ECHA .
C’è poi la “direttiva Seveso”: essa nasce a seguito dell’esplosione all’interno di un reattore chimico dell’ICMESA che, nel 1976, liberò una nube di diossina interessando la cittadina di Seveso in Lombardia. L’incidente pose la problematica del rischio industriale, inducendo gli Stati dell’Unione Europea a dotarsi di una politica comune in materia di prevenzione dei grandi rischi industriali a partire dal 1982.
Questa direttiva europea impone agli stati membri di identificare i propri siti a rischio, con l’individuazione e la definizione dei volumi delle sostanze pericolose ivi stoccate.
Sono da considerarsi merci pericolose (dangerous goods) da movimentare (o stoccare) tutti quei prodotti che contengano sostanze – o le sostanze stesse – che possono rappresentare un rischio per la salute, per la sicurezza, per l’ambiente o che possono intaccare i materiali con cui vengono accidentalmente in contatto.
Le merci pericolose sono contrassegnate da un numero ONU (UN) che è il codice aeroportuale IATA e sono assegnate, in base alle loro caratteristiche chimico-fisiche, a una delle nove classi di pericolo individuate dalla convenzione internazionale. Le classi di pericolo fanno riferimento al tipo di pericolo che si può verificare nel momento in cui le merci fuoriescono dall’imballaggio e/o entrano in contatto con altre sostanze, iniziando a reagire secondo la propria natura. I tipi di reazioni pericolose che si possono verificare sono molteplici.
In base alla classificazione suddetta, gli organismi preposti alla regolamentazione della movimentazione delle merci (ADR, ICAO-IATA, IMDG) hanno previsto una serie di norme e accorgimenti da rispettare nella realizzazione degli imballi (imballi omologati, etichette di pericolo e marcature adeguate) e degli specifici documenti da presentare in accompagnamento alle merci stesse.
Le norme ADR (“Accord europeen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route”, ossia “Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada”) regolamentano la classificazione delle sostanze pericolose in riferimento al trasporto su strada; le norme e prove che ne determinano la pericolosità; e, come detto sopra, le condizioni di imballaggio delle merci, caratteristiche degli imballaggi e dei contenitori; le modalità costruttive dei veicoli e delle cisterne; i requisiti per il mezzo di trasporto, compresi i documenti di viaggio.
Infine il codice IMDG (International Maritime Dangerous Goods Code) racchiude una serie di linee guida internazionali per il trasporto sicuro di materiali pericolosi via acqua tramite nave. Esso intende proteggere i membri dell’equipaggio e prevenire l’inquinamento marino ed è raccomandato ai governi come base per i regolamenti nazionali
Source: www.lineaedp.it
RIMINI (ITALPRESS) – Il CONOU partecipa anche quest’anno a Ecomondo a Rimini, fiera della green e circular economy.Il Consorzio è…