A cura del Dott. Giuseppe Gorga P. Avvocato
Con le moderne tecnologie, anche il terrorismo ha fatto passi da gigante, soprattutto nell’utilizzo di nuove tecniche sempre più sofisticate per sabotare ed eludere i sistemi di sicurezza. Dall’originale terrorismo militare si è passati al terrorismo definito “Hi-tech,” che ha una pericolosità molto più alta di quello tradizionale e dove pochi paesi, soprattutto quelli Europei, sono attrezzati per contrastarlo.
Uno dei principali cambiamenti apportati in tale ambito è stato la forma e le modalità di reclutamento, che ora avviene tramite la rete. Secondo recenti statistiche l’80% dei sospetti jihadisti non sono profughi o rifugiati politici, ma cittadini europei che hanno avuto un’istruzione occidentale e che hanno creato le organizzazioni tramite la rete.
Ad oggi solo l’Inghilterra ha adottato sistemi realmente incisivi di cyber security. Infatti il Ministero della Difesa Inglese, ha annunciato la creazione di una “cyber reserve”, che potrà attingere delle migliori competenze sulla sicurezza informatica del Paese.
La Francia, ad esempio, memore dei recenti attentati avvenuti nel cuore di Parigi tra il 2015-2016, con un decreto legislativo entrato in vigore il 7 febbraio, ha dato le facoltà di redigere un elenco “Url” (“indirizzo unico”) e di inviare i dati importati ai propri “ISP”, (Internet Service Provider), vale a dire ad una società che permette l’accesso ad internet solo per specifici siti, bannando tutto il resto. Il server avrà il potere di offuscare per 24 ore di tempo e bloccare l’accesso, a chiunque tenti di entrare, ai siti definiti “pericolosi” per l’ordine pubblico. Tutto ciò sta trasformando lo stato francese in una delle nazioni più all’avanguardia nel settore, mettendo però, in serio pericolo alcune libertà fondamentali.
In Italia si utilizzano diverse procedure. Nel nostro sistema le misure di prevenzione, volte a contrastare in particolare le attività di proselitismo attraverso l’Internet dei foreign fighters, sono molto orientate. Cosi ad esempio l’uso degli strumenti informatici diventa un’aggravante quando viene utilizzato per compiere reati di terrorismo, istigazione e apologia del terrorismo. Simili aggravanti di pena sono state introdotte per la fabbricazione e la detenzione di documenti falsi. Si è stabilito che, in presenza di concreti elementi che facciano ritenere che gli specifici delitti con finalità di terrorismo siano compiuti per via telematica, il pubblico ministero ordina con decreto motivato, preferibilmente tramite la polizia postale e delle comunicazioni, agli Internet providers di provvedere alla rimozione dei contenuti illeciti accessibili al pubblico.
I fornitori di servizi sono tenuti inoltre, a provvedere immediatamente e comunque non oltre 48 ore dal ricevimento della notifica. Al mancato adempimento da parte del provider consegue l’interdizione all’accesso al dominio Internet a mezzo di sequestro preventivo.
Source: lineaedp.it
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