PALERMO (ITALPRESS) – La Sezione Tributaria della Corte di Cassazione con una articolata sentenza definisce il contenzioso relativo alla tassabilità dei canoni concessori delle Autorità portuali. La Corte di Cassazione Tributaria, ha infatti rigettato il ricorso dell’Agenzia dell Entrate affermando affermando la tesi della non tassabilità dei canoni demaniali relativi all’anno 2006 dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sicilia occidentale (già Autorità portuale di Palermo). La Cassazione ha condiviso la tesi dell’Ente secondo la quale le Autorità Portuali – quali enti pubblici non economici di rilevanza nazionale ed ad ordinamento autonomo – in relazione al rilascio delle concessioni demaniali marittime ed alla conseguente riscossione dei relativi canoni svolgono una funzione meramente statale. La Corte ha, dunque, ribadito che i canoni percepiti dalle Autorità portuali per la concessione delle
aree demaniali marittime non sono soggetti ne ad Iva, ne ad Ires, trattandosi di importi corrisposti per lo svolgimento di attività proprie delle finalità istituzionali di tali enti pubblici non economici, salvo che l’Amministrazione finanziaria dimostri in concreto che le riprese concernano attività di impresa, esercitata dall’ente pubblico al di fuori degli scopi istituzionali. La Corte a fronte delle eccezioni sollevate dall’Agenzia delle entrate ha, infine, ritenuto irrilevante ai fini di causa, sia pure sotto diverso profilo, il decreto-legge 16 giugno 2022, che dal 2022 ha previsto una parziale tassabilità dei canoni concessori, osservando che esso fa salve le condotte anteriori e prevede il diniego di rimborso dei versamenti pregressi. Per tali considerazioni non si è accolta la richiesta di rinvio dell’Agenzia delle Entrate in attesa della definitività della pronuncia sul punto del Tribunale europeo, poichè lo ius superveniens non risulta applicabile alla annualità di cui si controverte. Per l’Autorità portuale di Palemo l’Agenzia del Entrate di Palermo aveva chiesto, per l’anno 2006, il pagamento, a titolo di IRES, IRAP, IVA, sanzioni e interessi, di un importo complessivo superiore a 500.000 € . Analoghi accertamenti di importi più elevati sono stati emessi per altre annualità ( per il 2007 l’accertamento è di 2.200.000 €).(ITALPRESS).
Foto: Ipa Agency
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