Secondo quanto illustrato dalla guida dell’Agenzia delle entrate, le finestre rientrano tra gli interventi agevolabili, ma ad alcune condizioni, tenendo conto anche delle ultime novità introdotte dalla Legge di bilancio 2018.
Così come per gli altri interventi che fanno parte del più ampio bonus ristrutturazione 2018, anche l’acquisto di finestre potrà beneficiare della detrazione fiscale del 50% delle spese sostenute fino alla soglia limite di 10mila euro.
In generale, gli interventi per i quali si può ottenere la detrazione rientrano in tre categorie:
Le finestre rientrano nella prima, quella che riguarda la ristrutturazione edilizia. In particolare, la Guida spiega che rientrano nella voce “Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi”, ad esempio furto, aggressione, sequestro di persona.
Tra gli interventi che hanno diritto al bonus finestre troviamo:
Si potrà inoltre procedere all’allargamento di porte e finestre esterne con demolizioni di modeste proporzioni di muratura e incentivare anche l’installazione o la sostituzione di allarmi alle finestre esterne. Si potrà usufruire del bonus anche per la riparazione o sostituzione di davanzali di finestre e balconi conservando i caratteri essenziali preesistenti, per la sostituzione senza modifica della tipologia di infissi.
Nel caso di restauro o risanamento conservativo, il bonus spetta solo in caso di apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
Come già previsto per i lavori di riqualificazione energetica previsti dall’ecobonus 2018, anche per i bonus legati alla ristrutturazione, e in questo caso ilbonus finestre, dovranno essere inviati all’Enea, per via telematica, anche i dati relativi alla tipologia di interventi effettuati. Basta indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.
Il pagamento deve essere sempre tracciabile, effettuato con bonifico bancario o postale da cui risultino: causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del Dpr 917/1986), codice fiscale del beneficiario della detrazione e codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Inoltre essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) con le seguenti informazioni:
La comunicazione all’Asl non va fatta in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono quest’obbligo. Infine, occorre trasmettendo all’Enea tramite l’apposito sito le informazioni sui lavori effettuati.
La detrazione sarà suddivisa in 10 quote annuali di pari importo.
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Source: greenme.it
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